L’interesse personale, diretto e attuale necessario per poter ricorrere alla CAS in base all’art. 75 del Codice Civile della Svizzera quale legge regolatrice della procedura [Court of Arbitration for Sports, 28 giugno 2017, B. v. FINA]

Nel caso in cui la decisione di un organismo federale internazionale venga impugnata, innanzi alla Court of Arbitration for Sports, da soggetto appartenente a un organismo federale nazionale (ma non direttamente da quest’ultimo), è indispensabile che il ricorrente sia destinatario degli effetti di essa o che comunque sia titolare di un interesse personale, diretto e attuale all’esito del giudizio, con la conseguenza che mera la prospettazione di motivazioni etiche e sociali, eventualmente in sè pur degne di considerazione, non consente di assumere alcuna decisione e l’istanza deve essere rigettata.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Court of Arbitration for Sports, 28 giugno 2017, Barelli v. Fédération Internationale de Natation (CAS 2016/A/4924 and CAS 2017/A/4943)
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