Doping: whereabouts e test a sorpresa non violano il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” di cui all’art. 8 CEDU [corte europea diritti dell’uomo, sez. V, 18 gennaio 2018 n. 48151/11 e n. 77769/13]

E’ legittima e non viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, recante in rubrica “Diritto al rispetto della vita privata e familiare“, la regolamentazione relativa agli obblighi incombenti sugli sportivi inseriti nelle liste d’interesse degli atleti di alto livello (NADO Registered Testing Pool) di fornire informazioni sulla propria reperibilità quotidiana (Whereabout), trattandosi di una disciplina che offre alla imprescindibile lotta al doping un quadro equilibrato, dal momento che, pur imponendo notevoli obbligazioni, fissa anche un sistema di garanzie costituito dalla possibilità di opporsi alla inclusione nelle liste d’interesse, di difendersi in sede giustiziale, di sapere in quali orari possono essere effettuati i controlli, nonchè di impugnare le sanzioni innanzi alla giurisdizione amministrativa.

[Fabrizio Pietrosanti]

Consulta e scarica Corte Europea Diritti dell’Uomo, Sez. V, 18 gennaio 2018 n. 48151/11 e n. 77769/13

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