Doping: dal 6 aprile 2018 saranno puniti dal “nuovissimo” art. 586-bis del Codice Penale i delitti di uso, somministrazione e (con modifiche) commercio di sostanze dopanti [D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21] (con aggiornamento 22 aprile 2022 in calce)

Entrerà in vigore il 6 aprile 2018 il D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff. 22 marzo 2018 n. 68) recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103“, che con l’art. 2 comma 1 lett. d) introduce l’art. 586-bis Codice Penale, recante in rubrica “Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti“.
La disposizione va a sostituire l’art. 9 della Legge 14 dicembre 2000 n. 376, interamente abrogato dall’art. 7 del predetto D.Lgs. 21/2018.
Il nuovissimo art. 586-bis c.p. apporta poche (ma rilevanti) modifiche alla precedente disciplina e stabilisce quanto segue (la numerazione dei commi è qui aggiunta per comodità):
 
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
  2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
  3. La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
    a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
    b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
    c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
  4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
  5. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
  6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
  7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

Risulta così abrogato anche il delitto di cui al comma 7-bis del citato art. 9 Legge 376/2000, introdotto solo un mese e mezzo fa, che sanzionava il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensasse i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi delle sostanze dopanti, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

[Armando Argano]

AGGIORNAMENTO 22 aprle 2022: Si riespande l’area della punibilità del delitto di commercio di doping: dichiarata la parziale incostituzionalità dell’art. 586-bis comma 7 del codice penale [Corte Costituzionale, sentenza 22 aprile 2022 n. 105]

AGGIORNAMENTO: si veda anche, in questo sito, “Lo sport entra come elemento di sistema nel codice penale: una prima lettura del nuovo art. 586-bis c.p. sul “multiforme” delitto di doping” [Armando Argano in Olympialex Review 1/2018]

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