Come dare attuazione al principio dell’alterità del giudice nel giudizio di rinvio del processo sportivo [Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 9 aprile 2018 n. 3]

Nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI annulli la decisione impugnata e rinvii il processo alla Corte Federale d’Appello in diversa composizione, questa, ove l’organizzazione della giustizia federale non disponga di idoneo altro collegio giudicante o vi siano defezioni di componenti, può essere ottenuta cooptando nella Sezione competente per materia membri dell’unica altra Sezione (ancorchè non competente per materia), così da comporre un collegio integralmente formato da persone che non hanno partecipato al primo giudizio, dovendosi in ogni caso applicare, in funzione dell’imparzialità del giudizio, il principio generale dell’ “alterità del giudice” rinveniente dall’art. 383 c.p.c..

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 9 aprile 2018 n. 3 (a richiesta FCI)

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