Elezioni FIGC: requisiti di candidabilità dopo il nuovo regolamento elettorale e la Legge 11 gennaio 2018 n. 8 [Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 28 settembre 2018 n. 6]

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018 n. 8, recante “Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica”, nonchè della modifica delle NOIF e del Regolamento Elettorale FIGC, giusta Comunicati Ufficiali n. 62 e n. 63 del 31 agosto 2018:

  1. il Presidente delle Federazioni sportive nazionali ed i membri degli organi direttivi (tra cui i Consiglieri federali) non possono essere più semplicemente riconfermati, ma durano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati, dovendosi per il periodo transitorio fare riferimento esclusivamente alla vigenza o meno della carica al 13 febbraio 2018, giorno successivo alla pubblicazione della Legge 8/2018 sulla Gazzetta Ufficiale, fermo restando che “la vigenza in carica” dell’organo viene meno nel caso di avvenuto Commissariamento;
  2. con riferimento alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, il Consigliere Federale (eletto il 28 maggio 2018 e non in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 8/2018) che partecipa al Consiglio quale membro di diritto ed ha già ricoperto più di tre mandati, decade perché privo, inter alia, dei requisiti di legge, anche considerando che il Regolamento elettorale della Assemblea Federale Elettiva (C.U. FIGC n. 63 del 31 agosto 2018) richiama espressamente la legge n. 8/2018 sotto tale profilo di ineleggibilità alla carica di Consigliere federale oltre il terzo mandato (art. 4 comma 3);
  3. la preclusione del limite dei tre mandati si applica anche ai Presidenti (e consiglieri) eletti precedentemente all’entrata in vigore della Legge 8/2018, con la duplice precisazione che [a] qualora a quella data il candidato rivestiva l’incarico di presidente potrà essere eletto per un ulteriore mandato con la maggioranza qualificata del 55% dei votanti, mentre [b] nel caso caso contrario (per non essere stato precedentemente eletto o per essere decaduto a seguito di Commissariamento), non potrà essere eletto per un ulteriore mandato, non ricomprendendosi tale fattispecie nella tassativa ipotesi derogatoria prevista dall’art.6, comma 4 e 7;
  4. il consigliere federale che ha svolto tre mandati può candidarsi come presidente federale;
  5. il mandato di Consigliere federale deve essere calcolato ai fini dell’applicazione del limite di legge per il suo solo ottenimento, a prescindere se di diritto o elettivo;
  6. i mandati che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico debbono comunque considerarsi al fine del computo del raggiungimento della soglia dei tre;
  7. l’la regola 5 dei Principi Informatori degli Statuti delle Federazioni Sportive nazionali in tema di garanzie sulla partecipazione di componenti di genere diverse necessita di una trasposizione normativa che ne consenta la concreta applicabilità, sicché pur auspicando che siffatto adeguamento abbia a realizzarsi in tempi brevi, non pare esistano al momento le condizioni perché ad essa possa essere data immediata attuazione.

[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 28 settembre 2018 n. 6 (ad istanza FIGC, Associazione Italiana Calciatori e LegaPro)

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