Alla correzione della decisione non può provvedere motu proprio l’organo di giustizia che l’ha emessa [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 22 ottobre 2019 n. 85]

Ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., norme del processo civile da applicarsi al processo disciplinare sportivo, la correzione della decisione perchè affetta da errore materiale o di calcolo, è possibile solo a istanza di parte e non può invece essere disposta motu proprio dall’organo giustiziale che ha emanato la decisione stessa: pertanto la relativa pronuncia deve essere annullata, con conferma del dispositivo nel testo anteriore alla illegittima operazione di rettifica (nella specie la Corte d’Appello aveva sostituito la sanzione della perdita della gara, non prevista da specifico regolamento, con quella della ripetizione).
[Armando Argano]

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