Ancora sui limiti del giudizio di legittimità innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport [Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 11 dicembre 2019 n. 95]

In caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport, ma anche alle relative premesse logico-giuridiche: da ciò consegue che, laddove anche la nuova decisione venga impugnata (nella specie in punto di rideterminazione della sanzione), il Collegio di Garanzia dello Sport non è chiamato a condividere o meno nel merito l’esito di quel processo di rivalutazione, ma solo ad accertare se esso si sia svolto secondo i canoni stabiliti con la precedente decisione annullamento con rinvio ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI.
[Armando Argano]

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