Nel processo sportivo l’audizione della parte sostanziale non è un diritto e può essere motivatamente negata [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 12 febbraio 2020 n. 8]

  1. Poichè l’art. 35 comma 6 del CGS della FIGC, non prevede alcun diritto della parte sostanziale ad essere ascoltata, ma solo quello “di richiedere” di essere ascoltata, è riservata all’organo della giustizia sportiva la motivata valutazione in ordine all’ammissione di tale audizione.
  2. Rispetto alla precedente versione dell’art. 11 bis del C.G.S. della FIGC (recante “Responsabilità per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”), norma che prevede la squalifica in misura non inferiore ad un anno, presa a riferimento dalla Corte d’Appello Territoriale nel comminare la sanzione, mentre il nuovo art. 35 del C.G.S.- FIGC (recante “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) punisce chiunque “sputi” nei confronti dell’ufficiale di gara con la diversa sanzione minima di cinque giornate di squalifica: ragioni di equità impongono di tenere conto della obiettiva situazione sopravvenuta, non conosciuta né conoscibile dalla Corte di Appello, ma tale consentire di applicare all’incolpato, senza rinvio al giudice a quo, la diminuzione della sanzione (nella specie a a quella già scontata di sette mesi).

[Armando Argano]

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