Art. 218 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 – Disposizioni processuali eccezionali per i campionati dilettantistici e professionistici

Testo dell’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 come convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77

Art. 218 – Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici
(come ripubblicato nella G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 26)

1. In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche’ i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalita’ di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva e’ concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, e’ depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta e’ priva di effetti. La decisione e’ impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non e’ resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed e’ di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, e’ notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all’articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa e’ discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell’apertura dell’udienza e, ove cio’ si renda necessario, la discussione della causa puo’ essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio e’ deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell’udienza. La motivazione della sentenza puo’ consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessita’ delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, entro lo stesso termine e’ pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione e’ pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell’udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all’udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell’udienza non e’ pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l’articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

5. L’appello al Consiglio di Stato e’ proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell’udienza, se entro tale data e’ stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.

[Nota di aggiornamento sulla proroga dell’efficacia della disposizione: http://www.dirittomedicinasport.it/archives/12850]

          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
          decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242: 
              «Art. 15 Federazioni sportive  nazionali  e  discipline
          sportive associate 
              1. Le federazioni sportive nazionali  e  le  discipline
          sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia
          con  le  deliberazioni  e  gli  indirizzi  del  CIO,  delle
          federazioni   internazionali   e   del   CONI,   anche   in
          considerazione della valenza  pubblicistica  di  specifiche
          tipologie di attivita' individuate nello statuto del  CONI.
          Ad esse partecipano societa' ed  associazioni  sportive  e,
          nei soli casi  previsti  dagli  statuti  delle  federazioni
          sportive nazionali e delle discipline sportive associate in
          relazione  alla  particolare   attivita',   anche   singoli
          tesserati. 
              2. Le federazioni sportive nazionali  e  le  discipline
          sportive  associate  hanno  natura  di   associazione   con
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato.   Esse   non
          perseguono fini di lucro e sono soggette,  per  quanto  non
          espressamente   previsto   nel   presente   decreto,   alla
          disciplina del codice civile e delle relative  disposizioni
          di attuazione. 
              3. I bilanci delle  federazioni  sportive  nazionali  e
          delle  discipline   sportive   associate   sono   approvati
          annualmente dall'organo di amministrazione federale e  sono
          sottoposti alla approvazione  della  Giunta  nazionale  del
          CONI. Nel caso di parere negativo dei  revisori  dei  conti
          della Federazione o Disciplina  associata  o  nel  caso  di
          mancata approvazione da parte della  Giunta  nazionale  del
          CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa'  e
          associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. 
              4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede
          all'approvazione dei  bilanci  programmatici  di  indirizzo
          dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti  alla
          verifica assembleare alla fine di ogni  quadriennio  e  del
          mandato per i quali sono stati approvati. 
              5. Le federazioni sportive nazionali  e  le  discipline
          sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal
          Consiglio nazionale. 
              6. Il riconoscimento della  personalita'  giuridica  di
          diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e
          discipline sportive  associate  e'  concesso  a  norma  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361 previo riconoscimento, ai fini  sportivi,  da  parte
          del Consiglio nazionale. 
              7. Il CONI, le  federazioni  sportive  nazionali  e  le
          discipline  sportive  associate   restano   rispettivamente
          titolari  dei  beni  immobili  e  mobili  registrati   loro
          appartenenti.  Il  CONI  puo'   concedere   in   uso   alle
          federazioni sportive nazionali e alle  discipline  sportive
          associate beni di sua proprieta'.» 
              «Art. 16 Statuti delle federazioni sportive nazionali e
          delle discipline sportive associate 
              1. Le federazioni sportive nazionali  e  le  discipline
          sportive  associate  sono  rette  da  norme  statutarie   e
          regolamentari  sulla  base  del  principio  di   democrazia
          interna,  del  principio  di  partecipazione  all'attivita'
          sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
          armonia   con   l'ordinamento   sportivo    nazionale    ed
          internazionale. 
              2. Gli statuti delle federazioni sportive  nazionali  e
          delle discipline sportive associate prevedono le  procedure
          per l'elezione del presidente e  dei  membri  degli  organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro anni e non possono svolgere  piu'
          di  tre  mandati.  Qualora   gli   statuti   prevedano   la
          rappresentanza per delega, il CONI, al  fine  di  garantire
          una piu' ampia partecipazione alle  assemblee,  stabilisce,
          con  proprio  provvedimento,  i   principi   generali   per
          l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea  al
          fine, in particolare,  di  limitare  le  concentrazioni  di
          deleghe di voto mediante una  riduzione  del  numero  delle
          deleghe medesime che possono essere rilasciate,  in  numero
          comunque non superiore a  cinque.  Qualora  le  federazioni
          sportive nazionali e le discipline sportive  associate  non
          adeguino i propri statuti alle  predette  disposizioni,  il
          CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che  vi
          provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
          statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e   delle
          discipline sportive associate possono prevedere  un  numero
          di mandati inferiore al limite di cui  al  presente  comma,
          fatti salvi gli effetti delle disposizioni  transitorie  in
          vigore. La disciplina di cui al presente comma  si  applica
          anche  agli  enti  di  promozione  sportiva,   nonche'   ai
          presidenti  e  ai  membri  degli  organi  direttivi   delle
          strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
          e delle discipline sportive associate. 
              3. 
              4. 
              5.  Negli  organi  direttivi  nazionali   deve   essere
          garantita la presenza, in misura non  inferiore  al  trenta
          per cento del totale  dei  loro  componenti,  di  atleti  e
          tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
          o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
          decennio   alla   federazione   o    disciplina    sportiva
          interessata, in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli
          statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
          tal fine lo statuto assicura forme di  equa  rappresentanza
          di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
          presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 
              6. Gli statuti definiscono  i  poteri  di  vigilanza  e
          controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
          associata nei  confronti  delle  articolazioni  associative
          interne alla propria organizzazione.» 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 54  e  129
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo): 
              «Art. 129 Giudizio avverso gli atti di  esclusione  dal
          procedimento  preparatorio  per   le   elezioni   comunali,
          provinciali e regionali 
              1. I provvedimenti immediatamente  lesivi  del  diritto
          del ricorrente a  partecipare  al  procedimento  elettorale
          preparatorio  per  le  elezioni  comunali,  provinciali   e
          regionali e  per  il  rinnovo  dei  membri  del  Parlamento
          europeo spettanti all'Italia sono  impugnabili  innanzi  al
          tribunale amministrativo regionale competente  nel  termine
          di  tre  giorni   dalla   pubblicazione,   anche   mediante
          affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista,  degli
          atti impugnati. 
              2. Gli atti diversi da quelli di cui al  comma  1  sono
          impugnati  alla  conclusione  del  procedimento  unitamente
          all'atto di proclamazione degli eletti. 
              3. Il ricorso di  cui  al  comma  1,  nel  termine  ivi
          previsto, deve essere, a pena di decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; 
              b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
          che  provvede  a  pubblicarlo  sul  sito   internet   della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non
          siano  titolari   di   indirizzi   di   posta   elettronica
          certificata  risultanti  dai  pubblici  elenchi,  indicano,
          rispettivamente nel ricorso o negli atti  di  costituzione,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di
          fax  da  valere  per   ogni   eventuale   comunicazione   e
          notificazione. 
              5.  L'udienza  di   discussione   si   celebra,   senza
          possibilita'  di  rinvio  anche  in  presenza  di   ricorso
          incidentale, nel termine di tre  giorni  dal  deposito  del
          ricorso,  senza   avvisi.   Alla   notifica   del   ricorso
          incidentale si  provvede  con  le  forme  previste  per  il
          ricorso principale. 
              6. Il giudizio e'  deciso  all'esito  dell'udienza  con
          sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
          giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
          mero richiamo delle argomentazioni contenute negli  scritti
          delle parti che il giudice  ha  inteso  accogliere  e  fare
          proprie. 
              7.  La  sentenza  non  appellata  e'  comunicata  senza
          indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio  che  ha
          emanato l'atto impugnato. 
              8. Il ricorso di appello, nel  termine  di  due  giorni
          dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena  di
          decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
          parti  costituite  nel   giudizio   di   primo   grado   la
          trasmissione  si  effettua  presso  l'indirizzo  di   posta
          elettronica certificata o il numero di fax  indicato  negli
          atti difensivi ai sensi del comma 4; 
              b)   depositato   in   copia   presso   il    tribunale
          amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
          grado, il quale provvede ad affiggerlo  in  appositi  spazi
          accessibili al pubblico; 
              c) depositato presso la  segreteria  del  Consiglio  di
          Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito  internet  della
          giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi  spazi
          accessibili al pubblico. 
              9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
          del presente articolo. 
              10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54,  commi
          1 e 2.» 
              «Art. 54 Deposito tardivo  di  memorie  e  documenti  e
          sospensione dei termini 
              1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo'
          essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di  parte,
          dal collegio, assicurando comunque il  pieno  rispetto  del
          diritto delle controparti al contraddittorio su tali  atti,
          qualora la produzione nel termine di  legge  sia  risultata
          estremamente difficile. 
              2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto  al
          31 agosto di ciascun anno. 
              3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2  non
          si applica al procedimento cautelare.» 

 

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