Quale giurisdizione in materia di affidamento di servizi da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo? [Tar Lazio, sez. I-quater, 20 maggio 2020 n. 5336]

L’Istituto per il Credito Sportivo persegue certamente finalità di interesse generale, essendo finanziato da pubbliche amministrazioni per la promozione delle attività sportive e culturali, ma ciò nonostante non è inquadrabile tra gli «organismi di diritto pubblico» di cui all’art. 3, lettera d), D.Lgs. 50/2016, dovendosi escludere che esso abbia natura pubblicistica, sotto il profilo dell’attività contrattuale, con riguardo all’accettazione del rischio d’impresa nell’operare come qualsiasi istituto bancario, di proprietà pubblica o privata, in regime concorrenziale e senza godere di privilegi pubblicistici, secondo il metodo economico nella gestione e nell’impiego del risparmio, come qualunque impresa operante nel settore bancario (il T.A.R. ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a un ricorso avente a oggetto l’annullamento dell’avviso di mancata aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di revisione legale per il periodo 2020-2028).
[Armando Argano]

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