Proporre ricorso all’organo della giustizia sportiva non competente determina la consumazione del termine di impugnazione [Collegio di Garanzia dello Sport, sez. 1, 9 gennaio 2017 n. 4]

Nei casi in cui il ricorso debba essere proposto, in unico grado, direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport, l’erronea proposizione innanzi al Tribunale Federale determina la definitiva consumazione del termine perentorio di impugnazione previsto dall’art 30, comma 2, Codice Giustizia Sportiva del CONI, senza che il giudizio possa neppure essere riassunto innanzi all’organo competente dopo la decisione di quello incompetente.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, sez. 1, 9 gennaio 2017 n. 4

I commenti sono chiusi.