Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e ad altre locazioni “sensibili” ha natura di misura di prevenzione che incide sulla libertà personale, con la conseguenza che – sebbene l’art. 6 Legge 401/1989 non lo specifichi – allorquando il provvedimento del Questore abbia ad oggetto non solo il mero divieto di accesso, ma anche l’obbligo di presentazione, competente a disporne la modifica o la revoca è solo l’autorità giudiziaria penale e non quella amministrativa..
[Armando Argano]
Consulta e scarica Cassazione Penale, sez. III, 15-6-2016 n. 24819