L’art. 38 comma 3 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro applicabile ratione temporis (ora art. 118 comma 3), stabilisce che, se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal medesimo superiore Collegio, sicchè deve senz’altro ritenersi che non occorra alcun atto di riassunzione e che la competenza per il giudizio di rinvio si radica ex officio.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Corte Federale di Appello FIP, 24 gennaio 2018, in C.U. n. 713