Da computare in giorni (90) e non in mesi (3) la sanzione sospensiva massima che impedisce il ricorso al Collegio di Garanzia [Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, 19 luglio 2018 n. 41]

La sanzione della sospensione dall’attività sportiva per tre mesi comminata il 14 febbraio 2018 scade il 14 maggio 2018, per un totale di 88 giorni, con la conseguenza che è inferiore al limite di 90 giorni sancito dall’Art. 54 CGS del CONI per l’ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
[Armando Argano]

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