L’art. 29, comma 4 del Regolamento della LND della FIGC, secondo il quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI», è fonte normativa di rango inferiore e pertanto non è idoneo a introdurre ulteriori ipotesi di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, diverse da quelle previste dai sovraordinati art. 54 Codice di Giustizia Sportiva del CONI e art. 12-ter dello Statuto del CONI.
[Armando Argano]
Consulta e scarica Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 1 ottobre 2019 n. 75