sul criterio di computo della sanzione temporale ai fini dell’ammissibilità del ricorso al collegio di garanzia dello sport e sulla tutela del diritto di difesa [collegio di garanzia dello sport, sez. II, 31 maggio 2016 n. 23]

Al fine di stabilire l’ammissibilità del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI alla stregua dell’art. 12 Statuto CONI e dell’art. 54 Codice della Giustizia Sportiva CONI, che impediscono (tra l’altro) l’impugnativa di sanzioni inferiori a novanta giorni, qualunque sanzione tecnico-sportiva deve essere computata in termini di giorni dell’anno solare, anche laddove sia stata comminata in turni o giornate di campionato.
E’ da annullarsi con rinvio la decisione della Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C. che ha irrogato condanna esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese telefonicamente dall’arbitro, fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio (per quanto nei limiti del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che consente all’incolpato solo di acquisire copia dei supplementi di rapporto), ponendosi in tal modo al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento – sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale.
[Armando Argano]

Consulta e scarica Collegio di Garanzia CONI, sez. II,  31 maggio 2016 n. 23

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